DPR 618/80
Buongiorno, come vi comportate con i cittadini italiani, iscritti all’AIRE, residenti in Paesi non-comunitari e non convenzionati; che chiedono l’assistenza in occasione di temporaneo rientro in Italia, presentando un attestato dell’Ambasciata Italiana dove si fa riferimento all’ex art. 2 e art. 12 del DPR 618/80? Poiché non rientrano in nessun’altra fattispecie prevista dalle disposizioni in materia (lavoratori distaccati, ecc…) – si desume che essi siano o titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o abbiano lo status di emigrante. In quest’ultimo caso è sufficiente che presentino l’attestato di cui sopra o ci deve essere chiaramente scritto che sono emigranti – posto che possono anche autocertificarlo ? Un salutone a tutti.
L’art. 12 presuppone che si tratti persone aventi diritto ai sensi dell’Art. 2 del citato DPR….in realtà spesso alcuni consolati li rilasciano indistintamente ai connazionali per temporanei rientri. (io ho esperienza di sbagli dei consolati di alcuni paesi arabi)
Io non entro nel merito.
Hanno diritto alle cure utilizzando il modello ed il codice fiscale e l’ASL competente è quella di “iscrizione all’AIRE”.
Non hanno diritto alla medicina generale.
Vi torna?
Ste
Da anni faccio autocertificare all’iscritto AIRE se è emigrato o titolare di pensione italiana e, se è sprovvisto di copertura sanitaria concediamo l’assistenza secondo il DM 1 febbraio 2006.